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Il Ministero dell' Interno, con circolare 09 giugno 2016, n. 8, rende notI gli adempimenti riguardanti l’AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero). L'iscrizione all'A.I.R.E. per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero viene effettuata in base a dichiarazione di residenza all'estero resa al Consolato da persona legittimata, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge. L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d'ufficio dal Consolato, comporta che la cancellazione dall'A.P.R. verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto (art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).