Cassazione civile Sentenza n. 10222 del 18 Maggio 2016 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
Dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, per cui la relazione di stima di un immobile - redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'amministrazione stessa, e da quest'ultima prodotta in giudizio - costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio; essa pertanto rappresenta solo una delle fonti di convincimento del giudice che deve specificamente motivare le ragioni per cui decida di avvalersene (da sola o in combinazione con gli altri elementi probatori) o, eventualmente, discostarsene.
IL CASO
IL COMMENTO
1. VALENZA PROBATORIA DELLA STIMA DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO (UTE) NEGLI ACCERTAMENTI DI VALORE DEGLI IMMOBILI
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797