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Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2016, n. 10666
Nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, mentre, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso.