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Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2016, n. 10235
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo (nel caso in esame contratto di collaborazione coordinata e continuata) e subordinato (per quest'ultimo il fondamentale requisito della subordinazione come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione) non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato.