Cassazione civile Ordinanza n. 9727 del 12 Maggio 2016
Ai fini del raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice rileva l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., mediante la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e processo tributario.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Raddoppio dei termini dell'accertamento e procedimento penale
2. La riforma della Legge di stabilità per il 2016: abolizione del raddoppio dei termini
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLASENTENZA
Isbn: 2499-5797