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Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2016, n. 9682
In materia di trasferimento di ramo d'azienda, tanto la normativa comunitaria (dir. 98/50/CE) quanto la legislazione nazionale (art. 2112 c.c., sostituito dall'art. 23 del d.lgs. 276/2003) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva.