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Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 10084 del 18 maggio 2016, con la quale ha fornito le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione (ex. art. 14, comma 5bis, del d.lgs. 81/2008). L’importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5% deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.