Cassazione civile Sentenza n. 9575 dell’11 Maggio 2016 (PDF - 8 pagine)
Deve intendersi come cessione di azienda solo il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; occorre, dunque, la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Cessione di azienda o vendita di singoli beni alternatività IVA - Registro
2. La sentenza annotataù
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797