Cassazione penale Sentenza n. 15899 del 18 Aprile 2016
In tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di contestazione redatti dalla Guarda di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute. Ciò, tuttavia, a condizione che il giudice non si limiti a constatarne la esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti, comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. Di conseguenza, le risultanze delle indagini bancarie, stante la inutilizzabilità della presunzione di cui all'art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, non possono rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova a sorreggere l'ipotesi accusatoria.
Isbn: 2499-5797