Trib. civile Torino, sezione lavoro Ordinanza del 05 Aprile 2016
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il mancato assolvimento dell'obbligo di repéchage non comporta la tutela reintegratoria, ma solo quella indennitaria di cui all'art. 18, comma della L. 300/1970, in quanto l'impossibilità di diversa collocazione del dipendente licenziato non è elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo, come affermato dallo stesso art. 18, comma 7, seconda parte, della L. 300/1970
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e riassetto organizzativo
1.1. Orientamenti giurisprudenziali conformi
2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repéchage
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797