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Cass. civ., sez. VI lav.,ord., 03 maggio 2016, n. 8686
L'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'Accordo intercategoriale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dal ccnl Scuola, per il quadriennio 2002-2005, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more dello svolgimento delle trattative per i rinnovi contrattuali, sicché essa non è dovuta nel caso di rinnovo contrattuale con effetti economici retroattivi decorrenti sin dalla scadenza del precedente contratto.