La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti a bilancio.
In particolare, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni (sia beni immobili che beni mobili) risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea e ancora presenti nel bilancio al 31.12.2015.
La rivalutazione si effettua mediante versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili da versare in sede di saldo delle imposte sui redditi.
E' possibile procedere all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva pari al 10%.
La rivalutazione ha effetti sia ai fini fiscali che ai fini civilistici.
Con la Risoluzione n. 30/E del 26.04.2016, sono stati ridenominati i codici tributo, già istituiti in occasione di precedenti rivalutazioni, utilizzabili per il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni e per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Isbn: 2499-5800