Con la CM 38/2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario introdotta dal DLgs. 156/2015; in materia di reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale viene precisato quanto segue:
il termine di 90 giorni entro cui va stipulata la mediazione decorre dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore; se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo posta, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso dall’ente destinatario.
il reclamo può trovare applicazione anche per le impugnazioni concernenti le cartelle di pagamento per vizi propri, i fermi di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili
ai fini del perfezionamento dell'accordo di mediazione rileva anche il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
la possibilità di pervenire alla conciliazione giudiziale sia nelle liti reclamabili che in appello opera pure con riferimento ai processi pendenti al 01/01/2016, a prescindere da quando è stato notificato il ricorso di primo o di secondo grado;
la riduzione della sanzione a seguito di mediazione/conciliazione, che, a seconda delle ipotesi, può essere del 35%, 40% o 50%, opera non più sulla sanzione irrogata bensì sul minimo edittale.
Indice prodotto
Premessa
Ambito applicativo di reclamo o mediazione
Istruttoria del reclamo e perfezionamento
Mediazione: riduzione delle sanzioni
Accordo di mediazione: il pagamento delle somme dovute
La conciliazione giudiziale: i chiarimenti delle Entrate