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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 16 marzo 2016, n. 74885, stabilisce che in base al tenore letterale delle vigenti disposizioni l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile, oltre che con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti sia pubblici che privati, anche con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale.