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Il reddito da prendere in considerazione per l'assegno di assistenza è quello individuale dell'aspirante beneficiario, mentre per la pensione di inabilità si deve considerare il reddito dell'aspirante in cumulo con quello del coniuge. Questo il principio affermato dall' Ordinanza n. 7698 del 18 aprile 2016, uniformata a Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2006, n. 14126 e Cass. civ., Sez. VI Lav., ord., 26 giugno 2012, n. 10658.