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Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
A tal fine, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura di collaborazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.
Il modello può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e intendono manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.
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