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Cass. civ., sez. lav., 01 aprile 2016, n. 6384
In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore (nel caso di specie lavoratore che svolge attività giornalistica) il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età.