Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 6165 del 30 marzo 2016 - COMMENTO Licenziamento e ipotesi previste dal CCNL Porti (PDF- 10 pagine)
La pronuncia di espressioni sconvenienti non seguita dal passaggio alle vie di fatto non realizza la fattispecie disciplinare, prevista dall'art. 35 lett, a bis) CCNL Porti, del diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell'Azienda/Ente. Il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. La gravità dell'infrazione non può ricavarsi unicamente dai precedenti disciplinari perché questi costituiscono soltanto uno dei parametri di valutazione e non possono essere utilizzati per dare concretezza ad un addebito del tutto inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Ipotesi del licenziamento contenute nel CCNL
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA