Cassazione civile - Ordinanza n. 3248 del 18 Febbraio 2016 (PDF - 6 pagine)
L'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento( che non si era consumato attraverso l'emanazione dell'atto annullato) . Esso si ricollega inotre al generale potere di autotutela sul quale l'Amministrazione finanziaria non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che avevano dato luogo all'invalidità dell'atto precedente. Quindi la sua emissione non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio. Ciò, in quanto il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate.
IL CASO
IL COMMENTO
1. AUTOTUTELA SOSTITUTIVA: I REQUISITI DI LEGGE COME DEFINITI DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
2. LA SENTENZA ANNOTATA
ILT ESTO INTEGRALE DELL' ORDINANZA