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Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2016, n. 5310
L’art. 129 del CCNL Commercio (Cooperativo di consumo) garantisce la conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, senza fissazione di un periodo di comporto. Tale diritto è condizionato alla esibizione da parte del lavoratore di regolari certificati medici ed alla assenza di malattie croniche. Ciò significa che non è necessario da parte del lavoratore presentare una richiesta di aspettativa decorso il periodo di 180 giorni per anno solare, in quanto il periodo eccedente i 180 giorni "viene considerato" come aspettativa non retribuita