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Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2016, n. 4710
Il parametro dell'invalidità civile non può essere utilizzato - nella valutazione dell'invalidità ex lege n. 222/84 - neanche come guida di massima, ove, nell'ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro concernente la capacità lavorativa all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato)