Con la Nota n. 28154/U del 7 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per le accise sul gasolio da autotrazione previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che trasportano persone alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Questa, infatti, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
L'Agenzia ha precisato, in particolare, che sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria Euro 3 o superiore, e non anche i veicoli di categoria Euro 2 o Euro 1 sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato, in quanto detti dispositivi portano solo ad una riduzione di immissioni nocive e non soddisfano altri requisiti previsti dalle leggi e di cui comunque occorre tenere conto (quale, ad esempio, il livello dei sistemi di sicurezza).