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Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2016, n. 5052
La cessazione dell'attività lavorativa costituisce - al pari del requisito anagrafico e di quello contributivo - un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione, sicché soltanto dal momento di tale cessazione è configurabile un diritto (potestativo e imprescrittibile) al pensionamento, la cui attuazione - dopo tale momento - è soggetta al solo assolvimento dell'onere di presentazione della relativa domanda.