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Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2016, n. 4920
In materia di indennità di fine rapporto, in caso di stipula di un contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 4 del r.dl. 5/1942, convertito dalla l. 1251/1942 e restato in vigore sino all'introduzione della legge n. 197 del 1982, nelle somme liquidate al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro possono distinguersi una posta capitale rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ammontare dell'indennità di anzianità maturata dal dipendente, e un ammontare ulteriore, detto rendimento di polizza, costituente il risultato dell'operazione assicurativa, implicante un'eccedenza rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge, ferma restando, però, la funzione della stipulazione di assicurare ai lavoratori la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura legale.