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Cassazione civile - Sentenza n. 4606 del 9 Marzo 2016 COMMENTO: "Agriturismi e detrazione Iva su immobili strumentali" (PDF - 12 pagine)
Il diritto a detrazione può essere escluso solo per acquisti di beni e servizi non impiegati nell'attività di impresa, ovvero destinati ad attività non soggette ad IVA. Di conseguenza è legittima la detrazione dell’imposta relativa a costi di ristrutturazione per immobile avente destinazione catastale ad uso abitativo ma impiegato nell'esercizio dell'attività turistico-alberghiera, trattandosi di costi inerenti all’esercizio di un’attività di impresa.
IL CASO
IL COMMENTO
1. IMMOBILI ABITATIVI DESTINATI AD ATTIVITA’ RICETTIVA: DETRAIBILITA’ DELL’IVA SULLE SPESE DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA