Cassazione Civile - Sentenza n.4145 del 2 Marzo 2016 COMMENTO "Rimborso Iva, il diritto matura con la dichiarazione" (PDF 10 pagine)
La domanda di rimborso dell'Iva deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce solo il presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per iniziare il procedimento di rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita ulteriore domanda, non può ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2° del D.Lgs. n. 546 del 1992 bensì al termine di prescrizione ordinaria, di cui all'art. 2946 c.c. E’ quanto emerge dalla sentenza 2 Marzo 2016, n. 4145, della Quinta Sezione Civile della Cassazione.
IL CASO
IL COMMENTO
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