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L’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
− per il servizio di baby-sitting;
− per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
L’art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità) ha prorogato tale beneficio per l’anno 2016.