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Cassazione civile sezione lavoro - Sentenza n. 3066 del 17 febbraio 2016 COMMENTO "Emolumenti trasfertisti e contribuzione previdenziale" (PDF - 8 pagine)
Gli emolumenti erogati ai lavoratori cd. trasfertisti, ossia a coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale, concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare
IL CASO
IL COMMENTO
1. Lavoratore in trasferta e trasfertista: differenza
2. La contribuzione previdenziale ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA