Con la CM 37/2015, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, in merito all’applicazione del reverse charge in edilizia; al riguardo, si segnala quanto segue:
in caso di un contratto unico di appalto comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge e riguardante interventi edilizi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari, trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge;
ove l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno, trova applicazione il reverse charge;
le attività di manutenzione e riparazione di impianti, ancorché non indicate espressamente nei codici della divisione 43 vanno assoggettate al reverse charge
se la volontà delle parti è rivolta alla riparazione o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate o obsolete, e non alla mera fornitura di beni, le attività sono assoggettate al reverse charge, purché tali servizi siano relativi ad edifici;
sono salvi i comportamenti “difformi” adottati, prima dell’ emanazione dei chiarimenti (dal 01/01/2015 al 22/12/2015); non saranno applicate sanzioni unicamente per le tematiche esaminate all’interno del documento e sempre che non si sia nell’ambito di una frode fiscale.