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Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3297
Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere commutato nell'arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva ma va considerato come periodo ‘neutro’, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare i diritti di recesso ove, al termine dell'aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l'assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo cosiddetto ‘interno’ entro l'arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa