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Cass. civ., sez. lav., 09 febbraio 2016, n. 2523
L'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione della attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere In capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente.