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Cassazione civile sezione lavoro Sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo dell'INPS comporta che l'allontanamento dall'abitazione, indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Obbligo di reperibilità e Corte costituzionale
1.1. Orientamenti giurisprudenziali
2. D.M. 11 gennaio 2016 e nuovi casi di esclusione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA