Litisconsorzio necessario e società - Cass. 1005/2016

Litisconsorzio necessario e società - Cass. 1005/2016

Commento all'ordinanza della Cassazione civile n. 1005 del 20.1.2016: Litisconsorzio necessario: inscindibilità del giudizio tra soci e società di persone

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Data: 29/02/2016
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Cassazione Civile   - Ordinanza del 20 gennaio 2016, n. 1005 COMMENTO: "Litisconsorzio necessario nel processo tributario: inscindibilità del giudizio tra soci e società di persone " (PDF - 10 pagine)

L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali.

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IL CASO

 IL COMMENTO

 Il litisconsorzio necessario nel processo tributario

La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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