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Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2016, n. 2921
L'art. 23 della legge n. 56 del 1987 consente che - oltre alle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (e successive modificazioni e integrazioni) e dell'art. 8 bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 - vengano individuate, nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, specifiche fattispecie in relazione alle quali sia consentita l'apposizione al contratto di lavoro di un termine, "senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, essendo sufficiente che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, considerato che l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti", ritenendosi che la delega ai contraenti collettivi di cui alla L. n. 56 del 1987 costituisca una "delega in bianco”