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Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828
Il procacciatore di affari si distingue dall’agente in quanto ha il potere, ma non l’obbligo, di promuovere affari e ad esso difetta, inoltre, il requisito della stabilità, intesa come preordinazione del rapporto di agenzia non già ad un singolo o più affari determinati, bensì a tutti gli affari di una certa specie svolti, per un certo tempo, nell’interesse del preponente e in continua coordinazione con l’attività del medesimo