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Cass. civ., sez. lav., 09 febbraio 2016, n. 2521
Laddove l'Ente previdenziale agisca per il recupero di sgravi illegittimamente fruiti dalle imprese non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto al relativo beneficio con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale previsto per la fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. In assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.