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La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016, precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai Fondi sopra citati, o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidaretà.