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Tribunale di Roma, sezione lavoro Ordinanza del 15 gennaio 2016 COMMENTO (PDF - 14 pagine)
Il trasferimento d'azienda non costituisce una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento in quanto non determina la soppressione dei posti di lavoro ma la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di un altro datore di lavoro: il licenziamento motivato dalla cessione d'azienda è, infatti, vietato sia dall'art. 2112 c.c. che dall'art. 4 direttiva 2001/23/CE.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2112 c.c. e licenziamento: differenze
2. Licenziamento nullo, trasferimento d’azienda e conseguenze sul cessionario
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA