Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 1978 del 02 febbraio 2016 Commento: " Obbligo di fedeltà e di diligenza"(PDF - 8 pagine)
Non integra violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., anche inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi dell'impresa, l'omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell'ambito delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse a superiori livelli di controllo e di responsabilità, in presenza di un assetto dell'impresa caratterizzato da accentuata complessità e articolazione organizzativa (fattispecie relativa alle contestazioni mosse ad un lavoratore che non aveva allertato il proprio datore della presenza sul luogo di lavoro di un soggetto estraneo, in stato di disagio psichico, che durante l'orario lavorativo nei locali aziendali si intratteneva con gli altri dipendenti).
IL CASO
IL COMMENTO
1. Le conseguenze in caso di violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà
2. Valutazione del comportamento del lavoratore ed inquadramento professionale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA