Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 2436/2016

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 2436/2016

Testo della sentenza di cassazione lavoro n. 2436 del 8.2.2016

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Data: 17/02/2016
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 08 febbraio 2016, n. 2436

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre", dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all'assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l'indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell'esigenza e dell'idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell'art. 23 della L. 56/1987.



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