Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 1973/2016

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 1973/2016

Testo della sentenza di Cassazione lavoro n. 1973 del 2.2.2016 su attività giornalistica

Leggi dettagli prodotto

Il prodotto è in formato pdf

Gratuito
Data: 17/02/2016
Tipologia: Normativa


Dettagli prodotto

Cass. civ., sez. lav., 02 febbraio 2016, n. 1973

Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa.



SKU FT-28521 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi