Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 2216 del 04 febbraio 2016 "Cigs, criterio di rotazione ed omessa comunicazione ai sindacati" - (PDF - 10 pagine)
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle OO.SS. gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori da sospendere, tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. La specifica indicazione di tali criteri per il loro eventuale esame congiunto, inoltre, deve risultare dagli atti della procedura espletata in funzione della sospensione, per elementari esigenze di difesa dei propri diritti da parte del singolo lavoratore.
IL CASO
IL COMMENTO
1. L. 223/1991 e criteri per la CIGS
2. Mancata adozione del criterio di rotazione
3. Esame congiunto tra sindacati e datore di lavoro: natura giuridica ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA