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Cassazione civile sezione lavoro - Sentenza n. 158 del 8 gennaio 2016
In tema di mobbing incombe sul prestatore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della condotta mobbizzante in tutti i suoi requisiti, oggettivi e soggettivi, in particolare la preordinazione del c.d. piano mobbizzante finalizzato all’isolamento e/o alle dimissioni del lavoratore.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Il fenomeno del mobbing
2. Il mobbing e la malattia professionale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA