Cassazione Civile - Sentenza del 30 ottobre 2015, n. 22216
In tema di imposta comunale sugli immobili (di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), il sequestro di prevenzione, previsto dall’art. 2-ter, c. 2. l. 31 maggio 1965, n. 575, non è misura idonea ad escludere la soggettività passiva del proprietario dei beni immobili oggetto del provvedimento. La misura in parola, infatti, può essere revocata quando risulti che abbia avuto per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente; per tale ragione, fino al sopravvenire dell’eventuale decreto di confisca deve intendersi sussistente il requisito del possesso previsto dalla disciplina I.c.i. idoneo a far sorgere la soggettività passiva di questo tributo.
IL CASO
IL COMMENTO
L’Imposta Comunale sugli Immobili: nozioni generali e presupposto
La sentenza annotata
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