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Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2016, n. 1058
In materia di rapporto di lavoro a termine, per la proroga del contratto non è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 del d.lg. 368 del 2001. Tale sistema non è in contrasto con alcuna norma di legge nazionale o comunitaria, nella misura in cui la tutela del lavoratore è garantita da un meccanismo sanzionatorio e di controllo applicabile nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine pattuito.