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Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2016, n. 831
Deve ritenersi illegittimo il rifiuto del portalettere inidoneo allo svolgimento a piedi della attività di recapito, di utilizzare il mezzo aziendale per eseguire la prestazione lavorativa, atteso che non sussiste alcuna eccezione di "inadimplenti non est adimplendum", avendo la datrice di lavoro, nonostante sia poi risultata l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di recapito corrispondenza sia a piedi sia con automezzi, messo comunque a disposizione un automezzo per lo svolgimento dell'attività lavorativa.