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Cass. civ., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 604
E’ legittimo l’addebito disciplinare, ossia il licenziamento, di un lavoratore del settore del pubblico impiego, il quale ha presentato attestazioni false (nel caso di specie, si trattava una dichiarazione autocertificativa dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità producendo certificati negativi del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, invece, il Sindaco aveva acquisito un certificato attestante una condanna penale definitiva per furto e resistenza a pubblico ufficiale, ciò che dimostrava la fondatezza dell'addebito disciplinare).