Cassazione civile sezione lavoro Sentenza n. 208 del 11 gennaio 2016 (PDF - 10 pagine)
Nella valutazione di mala gestio dell'Inail nell'azione diretta di regresso, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 1124/1965, ovvero nella surrogazione, a norma dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona, occorre, nel sistema di assicurazione obbligatoria della disciplina antinfortunistica anteriore al D. Lgs. 38/2000, fare riferimento esclusivamente al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche al danno biologico o morale subiti dal lavoratore.
IL CASO
ILCOMMENTO
1. Indennizzabilità del danno biologico prima del D. Lgs. 38/2000
2. Art. 13 del d.lgs. 38/2000: nuovo regime
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA