Cassazione civile Sentenza n. 417 del 13 Gennaio 2016 (PDF - 8 pagine)
Il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9-bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale. Tale sanatoria ha natura eccezionale rispetto alle altre forme di definizione: la “clemenza” accordata dal legislatore è subordinata all’integrale e puntuale adempimento dell’obbligazione tributaria, pena l’inefficacia ipso iure della definizione, non potendo estendersi, a causa della differente natura, la disciplina dettata per i condoni di tipo “premiale”, che prevedono esclusivamente l’iscrizione a ruolo della rata insoluta.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Condoni previsti dalla legge n. 289 del 2002: differenze dovute alla diversa natura (premiale e clemenziale)
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA