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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 08 gennaio 2016, n. 183
La pensione di inabilità civile prevista dalia L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, costituisce una prestazione di natura assistenziale, non è collegata alla esistenza di un alcun rapporto previdenziale, non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito, è strutturata in base ad sistema tabellare di punti di invalidità, per cui, ove tale invalidità non raggiunga la soglia del 100%, la suddetta prestazione non può essere concessa, essendo prevista l'erogazione di un assegno di invalidità civile, non è correlata in alcun modo alla ripresa di alcuna attività lavorativa e quindi al carattere non usurante della stessa; e pertanto, coerentemente alla natura assistenziale del beneficio suddetto, del tutto scollegato dall'effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, appare evidente l’impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa